Onorevoli Colleghi! - Lo stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcol rappresenta un elevato fattore di rischio per il verificarsi di incidenti stradali, a causa degli effetti indotti sul conducente di un veicolo, come la difficoltà di percepire i riferimenti e gli stimoli esterni, l'allungamento dei tempi di reazione e la difficoltà di coordinazione dei movimenti.
      La presente proposta di legge intende dare un contributo alla soluzione di questo problema e si muove proprio nel solco dell'esperienza tracciata dagli altri Paesi europei.
      Con l'articolo 1 si apportano modifiche al codice della strada relative alla guida in stato di ebbrezza (articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Tali modifiche riguardano in particolare le sanzioni, che sono decisamente inasprite: per la guida in stato di ebbrezza si propone il passaggio da una pena consistente nell'arresto fino ad un mese e nella sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, a quella dell'arresto da sei mesi a un anno e della sospensione della patente da tre a sei mesi.
      Con l'articolo 2 si propone la modifica degli articoli 589, 590 e 593 del codice penale relativi rispettivamente all'omicidio, alle lesioni colpose e all'omissione di soccorso, introducendo un consistente aggravamento delle pene quando il fatto è commesso in violazione degli articoli 186 e 187 del codice della strada anche nel caso in cui il reo si dimostri recidivo.
      L'articolo 3 propone invece, coerentemente con l'indirizzo adottato da molti Paesi comunitari, il divieto, non solo di somministrazione, ma anche di vendita per asporto di bevande alcoliche ai minori di sedici anni, proponendo una modifica dell'articolo 689 del codice penale.
      L'articolo 4 propone di reintrodurre il divieto di vendita e somministrazione di

 

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bevande alcoliche su aree pubbliche ed in forma ambulante.
      L'articolo 5 propone di introdurre il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche nei locali situati sulle autostrade e sulle strade statali.
      L'articolo 6 propone l'introduzione del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediante l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico.
      Infine, l'articolo 7 propone di introdurre nuove norme, finalizzate a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica, che impongono ai titolari dei locali dove si svolgono trattenimenti danzanti, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, di esporre dei cartelli che riproducano i sintomi specifici in base alla concentrazione alcoolemica nell'aria alveolare espirata, nonché le quantità delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza.
 

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